Casa di Riposo Benedetto Albertini
Via del Donatore di Sangue n. 4
Isola della Scala (VR)
STATUTO
Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 29 in data
03.03.2000
Modificato su osservazioni della Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 17 in data 07.05.2001
Approvato definitivamente dalla Regione Veneto con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n° 10 in data 06.02.2002.
IL PRESIDENTE
- Gironda dott. Gianpaolo -
IL SEGRETARIO DIRETTORE
- Rino Gozzi -
STATUTO
PREMESSA
ORIGINI - CENNI STORICO-GIURIDICI
La Casa di Riposo di Isola della Scala è sorta per iniziativa del l'Amministrazione Comunale di Isola della Scala. Il provvedimento istitutivo risale al 1889; il Ricovero fu ufficialmente inaugurato l11 maggio 1890 con il nome di "Asilo di Mendicità Giuseppe Garibaldi" (articolo 1 della proposta di Statuto 1928, che però non risulta abbia avuto mai una sanzione ufficiale).
L'ospizio era ubicato in un fabbricato adiacente all'Ospedale, che era stato fondato alcuni anni prima, sempre per iniziativa dell'Amministrazione Comunale (Decreto del Capo dello Stato in data 13 novembre 1887). Ciò risulta sia dallo Statuto dell'Ospedale Civile (1929/1930 - capo secondo, artt. 11-18) sia dallo Statuto della Congregazione di Carità, la quale per decenni ha avuto la gestione amministrativa dell'Ospedale Civile e del Ricovero per indigenti". Tale Statuto, approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in data 3.7.1930, all'art. 4 lettera b) capoverso 2^ recita: "All'Ospedale è annesso il Ricovero per indigenti inabili al lavoro, fondato pure dal Comune di Isola della Scala nel 1889, col nome di "Asilo di Mendicità Giuseppe Garibaldi ma non eretto in Ente Morale. Non ha patrimonio proprio ed è quindi da considerarsi una speciale reparto dell'Ospedale. L'Ospedale-Ricovero è retto da uno speciale Statuto".
Il Ricovero, fin dal suo sorgere, sì configurò come un reparto dell'Ospedale che inizialmente era ospitato in un edificio dell'attuale Viale Rimembranza ed allora denominato Borgo Ferrari.
Nel 1912 l'Ospedale passò nella sede di Via Roma appositamente costruita dal Comune; anche l'"Asilo di Mendicità" fu trasferito ed ebbe a disposizione il primo piano dei fabbricato.
Successivamente, per le aumentate esigenze dell'Ospedale, lo spazio riservato agli anziani andò sempre più restringendosi.
Prima della costruzione dell'attuale Sede della Casa di Riposo, iniziata intorno al 1960, gli anziani del Ricovero erano sistemati in pochi locali in un piccolo edificio adiacente ed in comunicazione con l'Ospedale e quasi certamente costruito in un secondo tempo rispetto al fabbricato principale, per lasciare maggior spazio agli ammalati ed ai servizi sanitari veri e propri.
LAmministrazione dellOspedale e dellAsilo di Mendicità fu affidata per oltre cinquantanni alla congregazione di Carità (divenuta poi Ente Comunale di Assistenza).
Nel 1939 (R.D. 24 febbraio 1939) l'Ospedale, e con esso la Casa di Riposo, veniva riconosciuto come Ente giuridicamente autonomo e "decentrato dall'ECA". La sua gestione fu affidata ad una amministrazione di cinque membri cosi nominati: il Presidente dal Prefetto; tre membri dal Podestà e uno dal Segretario politico dei Fascio dei Combattenti di Isola della Scala. Detta Amministrazione rimaneva in carica quattro anni ed i loro componenti potevano essere riconfermati.
Finita la seconda guerra mondiale (1945) il Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale e della Casa di Riposo mantenne la composizione di cinque membri nominati però in modo diverso: il Presidente dal Prefetto e i quattro Consiglieri dal Consiglio Comunale.
Con l'adozione dello Statuto del 1962 la competenza a nominare il Consiglio di Amministrazione fu attribuita totalmente al Consiglio Comunale.
Il Ricovero ha svolto sempre la sua opera nell'ambito dell'Ospedale, assumendone la stessa figura giuridica, costituendo un unico Ente, e precisamente un'IPAB, con un unico Consiglio di Amministrazione ed un'unica gestione.
Nel 1963, con l'entrata in funzione della nuova sede, l'Asilo di Mendicità assumeva il nome di Casa di Riposo "Benedetto Albertini" in ricordo del Benefattore che le aveva lasciato una consistente eredità (delibera n. 7 del 24.01.1963).
La Casa di Riposo ha avuto una propria contabilità ed un proprio bilancio distinti da quelli dell'Ospedale a partire dal 1959 (delibera n. 52 del 22-10-1958).
Con il D.P.R. 16.11.1962 venne approvato il nuovo Statuto dell'Ospedale Civile. Tale documento al "cap. II - RICOVERO INABILI AL LAVORO", dall'art. 10 all'art. 22 conteneva le norme per il funzionamento della Casa di Riposo. Venne quindi ribadita l"unicità" delle due Istituzioni.
Con D.P.R. n. 539 del 18.2.1969 l'Ospedale di Isola della Scala veniva riconosciuto, in attuazione della Legge 132 del 12.02.1968, Ente Ospedaliero e pertanto, a partire da tale data, le Istituzioni sono diventate due:
a - Ente Ospedaliero-Ospedale Generale di Zona - Isola della Scala
b - Casa di Riposo "Benedetto Albertini", che conservava la figura di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) che fino a quella data aveva avuto in unione con l'Ospedale.
Successivamente lAmministrazione dellOspedale adottava la delibera n. 50 del 18.07.1969 con la quale decideva lerezione in Ente Morale della Casa di Riposo, e in data 17 dicembre 1970 con atto del notaio Grassi si procedeva alla formale costituzione del nuovo Ente.
Il Ministero dellInterno comunicava che la Casa di Riposo era considerato Ente Morale con personalità giuridica per antico possesso di Stato e per effetto dello Statuto dellOspedale (D.P.R. 16.11.1962).
Il Consiglio di Amministrazione dellOspedale e Casa di Riposo con delibera n. 46 del 8.8.1968, approvava un nuovo Statuto per la Casa di Riposo.
Lapprovazione venne rinviata per circa dieci anni per conflitto di competenze fra il Ministero dellInterno e la Regione Veneto, che era entrata in funzione nel 1972.
Il Consiglio di Amministrazione, in seguito alla normativa introdotta a livello regionale in materia di assistenza agli anziani, con delibera n. 25 del 29.12.1978 adottava un nuovo Statuto che otteneva lapprovazione regionale nel 1982 (provvedimento n. 484 del 8.7.1982).
Con tale approvazione si arrivava alla totale separazione tra Casa di Riposo e Ospedale.
Il primo Consiglio proprio della Casa di Riposo è stato eletto dal Consiglio Comunale di Isola della Scala, con delibera n. 24 del 3.4.1981.
Nel passaggio fra vecchia e nuova gestione, un Commissario Regionale ha detenuto la proprietà della Casa di Riposo e definito i rapporti tra Ospedale e Casa di Riposo.
Rimangono ancora
servizi in comune con lOspedale (riscaldamento, acqua, energia elettrica,
gas) che saranno resi autonomi in sede di ristrutturazione delledificio
adibito a sede della Casa di Riposo.
STATUTO
Art. 1
Costituzione Denominazione
Ai sensi dellart. 51 delle legge 17.7.1890 n. 6972, è costituito lEnte Morale denominato Casa di Riposo Benedetto Albertini, con sede in Isola della Scala. LEnte assume personalità giuridica per antico possesso di Stato (nota del Ministero degli Interni n. 26090.33/5565 del 18.5.1971).
Art. 2
Personalità Giuridica
La Casa di Riposo Benedetto Albertini è unistituzione di assistenza e beneficenza con riconoscimento giuridico (Regio Decreto del 17.3.1930 per lapprovazione dello Statuto dellEnte; Decreto del Presidente della Repubblica in data 16.11.1962 per lapprovazione dello Statuto dellEnte).
Art. 3
Sede
La Casa di Riposo Benedetto Albertini, ha sede legale in Isola della Scala (Vr.) in Via del Donatore di Sangue n. 4. Agli effetti fiscali porta il n. 80024840235 di codice fiscale e il n. 02081350239 di partita I.V.A..
Art. 4
Origini
A cura e spese del Comune di Isola della Scala venne costruita, nellanno 1889, in comunicazione con lOspedale, unala di fabbricato ad uso Asilo Inabili e, nel giorno 11 maggio 1890, lAsilo stesso venne solennemente inaugurato sotto la denominazione di Asilo di Mendicità Giuseppe Garibaldi.
Nellanno 1912, col trasferimento dellOspedale dal vecchio fabbricato di Via Rimembranza al nuovo fabbricato di Via Roma, venne pure trasferita la sede dellAsilo di Mendicità nel piano superiore dellOspedale stesso.
Nel 1962 venne ultimata la costruzione con un contributo dello Stato previsto dalla legge 3.8.1949 n. 589, dellattuale fabbricato composto di n. 5 piani.
Nel 1963, con entrata in funzione della nuova sede, lAsilo di Mendicità assumeva il nuovo nome di Casa di Riposo Benedetto Albertini.
Art. 5
Finalità
Scopo della Casa di Riposo è l'assistenza sia come internato sia in forma aperta alle persone anziane povere o abbienti, in stato di autosufficienza o non autosufficienza, che si trovino in particolari condizioni di bisogno per la loro esistenza o che siano incapaci per condizione sociale o età avanzata, di procurarsi in tutto o in parte i normali e vitali mezzi di sussistenza.
Laccoglimento delle persone prive di mezzi di sostentamento, sarà comunque subordinato allassunzione della relativa spesa da parte dei Comuni di provenienza.
LEnte assicura agli utenti dei propri servizi il rispetto della personalità individuale, curando nel contempo tutte quelle iniziative culturali, ricreative e sociali atte a garantire la partecipazione attiva alla vita della comunità e alla gestione dei servizi.
A tale fine, la Casa di Riposo promuove, realizza e gestisce tutte le iniziative di assistenza: materiali, morali, sociali, per l'accoglimento, la cura e il ricovero degli assistiti.
LEnte, inoltre, per il raggiungimento dei suoi scopi potrà costruire, acquistare, alienare o permutare beni mobili e immobili, accettare donazioni, legati ed altre elargizioni, nonché assumere ed organizzare ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità assistenziali, nel rispetto della normativa vigente.
Nella Casa di Riposo sono assicurati, con opportune forme, i servizi di igiene generale, nonché l'assistenza religiosa.
Le norme relative allaccoglimento degli Ospiti e al loro comportamento nella Casa di Riposo, sono fissate da apposito regolamento interno.
Non possono comunque essere accolte persone affette da malattie contagiose.
Art. 6
Patrimonio
Il patrimonio della Casa di Riposo è costituito da tutti i beni immobili, mobili, attrezzature e arredi risultanti dai pubblici registri immobiliari e dagli inventari, aggiornati in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazione, donazioni, legati ed elargizioni di quanti abbiano a cuore il funzionamento dellEnte.
Ogni variazione in aumento o in diminuzione del patrimonio deve essere fatta nelle forme di legge.
Art. 7
Mezzi di finanziamento
La Casa di Riposo provvederà, nelle forme più idonee e in base ai propri mezzi, allassistenza degli anziani con le rendite del patrimonio, con le rette di degenza e assistenza.
Queste ultime, verranno annualmente determinate dal Consiglio di Amministrazione, in ragione giornaliera, sulla base del costo complessivo annuale sostenuto dalla Casa di Riposo per fornire l'assistenza agli ospiti, il mantenimento dell'immobile e l'attuazione delle iniziative programmate.
Art. 8
Rapporti con gli ospiti
I rapporti con gli Ospiti della Casa di Riposo vengono disciplinati con specifico regolamento interno.
Con provvedimento motivato, il Consiglio di Amministrazione può disporre la dimissione di Ospiti il cui comportamento, qualunque ne sia la causa, sia incompatibile con la vita comunitaria nella Casa di Riposo.
Art. 9
Organi della Casa di Riposo
Sono organi della Casa di Riposo:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente
c) il Segretario Direttore
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 10
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, nominati dal Sindaco del Comune di Isola della Scala nel rispetto della normativa sulle incapacità e incompatibilità di cui alla legge n. 6972 del 17.07.1890.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, non appena si verifichi una delle incompatibilità previste dalla legge, deve immediatamente darne comunicazione agli uffici regionali per i conseguenti adempimenti.
La dichiarazione di incompatibilità è pronunciata dal Dirigente del Dipartimento per i Servizi Sociali.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed esercita le sue funzioni fino all'effettiva entrata in carica del nuovo Consiglio .
Allo scopo di garantire la continuità dellamministrazione dellIPAB, il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve attivare le procedure di rinnovazione delle cariche 90 giorni prima della scadenza del collegio di appartenenza, dandone contestuale comunicazione al Dirigente del Dipartimento per i Servizi Sociali e al Comitato Regionale di Controllo per i relativi adempimenti.
Nella prima seduta il Consiglio elegge al suo interno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti, il Presidente e il Vice Presidente.
Le surrogazioni, per decadenza, dimissioni o decesso, sono fatte dal Sindaco, e i surrogati durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.
LAmministratore dimissionario rimane in carica sino a che il successore non abbia assunto lufficio.
La rimozione e la revoca degli Amministratori rimane di esclusiva competenza dellautorità regionale (Dirigente del Dipartimento per i Servizi Sociali) che vi può provvedere anche su proposta dellorgano competente alle nomine.
Nel caso di scioglimento o decadenza dellintero Consiglio di Amministrazione, il nuovo Consiglio dura in carica per cinque anni.
Il Consiglio di Amministrazione potrà essere sciolto qualora ne ricorrano i presupposti di legge.
Il Consiglio di Amministrazione viene sciolto con decreto dellorgano regionale competente a seguito delle dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, qualora il Sindaco non provveda alla ricomposizione del plenum entro i termini di legge.
E fatto obbligo al Presidente, o a chi ne svolga le funzioni, di comunicare al Sindaco il verificarsi dellipotesi di cui sopra, dandone, nel contempo, notizia alla Regione.
Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene per tre mesi consecutivi alle sedute, decade automaticamente dall'incarico. Il Consiglio di Amministrazione deve prenderne atto e comunicarlo al Sindaco per la surrogazione.
Al Presidente spetta unindennità di carica annua pari a quella prevista dalla Tabella A della legge 27.12.1985 n° 86 negli importi previsti per i Sindaci dei Comuni fino a 10 mila abitanti.
Ai Consiglieri spetta la suddetta indennità annua ridotta del 60%.
Ai fini dellattribuzione dellindennità di cui sopra, non si tiene conto degli aggiornamenti intervenuti.
Art. 11
Competenze del Consiglio
Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
In particolare, al Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto stabilito espressamente dalla vigente normativa, compete la nomina del Presidente e il Vice Presidente, lapprovazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, delle rette e delle tariffe per i servizi espletati, lassestamento, le variazioni e gli storni di bilancio, lapprovazione della Pianta organica e le relative modifiche.
Lattività del Consiglio di Amministrazione è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione.
Art. 12
Competenze del Presidente
Il Presidente assume la legale rappresentanza dellEnte. Promuove e dirige lattività del Consiglio di Amministrazione e controlla lesecuzione delle relative deliberazioni. Vigila sulle applicazioni delle leggi, dei regolamenti e del presente Statuto.
In caso di urgenza, procede con proprio provvedimento (Ordinanza) in surrogazione del Consiglio di Amministrazione, nelle seguenti materie:
Le ordinanze presidenziali vengono ratificate dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.
In caso di assenza, impedimento o decesso, il Presidente è sostituto dal Vice Presidente.
In caso di assenza anche di questultimo, il Consigliere più anziano nella carica o, in subordine, per età, assume la sostituzione del Presidente.
Lattività del Presidente è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione.
Art. 13
Segretario Direttore
Al livello apicale della pianta organica del personale della Casa di Riposo, è collocato il Segretario Direttore dell'Ente.
Il Segretario Direttore è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dellIstituzione e come tale adotta tutti i provvedimenti (Determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, rispondendo dei risultati ottenuti.
Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali.
Spetta al Segretario Direttore adottare tutti i provvedimenti relativi alla gestione finanziaria e al patrimonio dellEnte non espressamente devoluti alla competenza del Consiglio di Amministrazione.
Al Segretario Direttore sono inoltre attribuite tutte le competenze non espressamente assegnate dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto al Consiglio di Amministrazione e al Presidente.
Lattività del Segretario Direttore è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione.
Art. 14
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione dellEnte secondo le modalità previste per legge.
Le funzioni dallo stesso esercitate, nonché il relativo compenso, sono definite da un apposito regolamento interno.
Art. 15
Personale
Le modalità di nomina, la pianta organica, i diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente, sono fissate da apposito regolamento, nel rispetto della vigente legislazione in materia.
Appositi regolamenti interni disciplineranno inoltre il funzionamento degli uffici amministrativi, dei servizi, dei rapporti con gli assistiti, in conformità alle disposizioni di legge e alle norme generali del presente statuto.
Lazione degli organi e di quanti agiscono nellEnte deve essere ispirata al perseguimento degli scopi dellIstituzione, ponendo innanzitutto la necessità di soddisfare le esigenze degli ospiti senza distinzione di condizione personale o sociale.
Art. 16
Albo dellIstituzione
Il Consiglio di Amministrazione individua nella sede dellEnte apposito spazio da destinare ad Albo dellIstituzione per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegralità e la facilità di lettura.
AllAlbo Pretorio del Comune ove ha sede la struttura, saranno invece pubblicati i soli atti previsti per legge.
Il Segretario Direttore cura laffissione degli atti di cui al primo e terzo comma avvalendosi del personale amministrativo e ne certifica lavvenuta pubblicazione.
Art. 17
Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario dell'ente, ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
I mandati di pagamento costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere, solo se muniti della firma del Presidente e del Segretario Direttore.
Art. 18
Servizio di tesoreria
Il servizio di tesoreria viene effettuato tramite istituto bancario a ciò autorizzato con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 19
Disposizioni finali
Per quanto non contemplato nel presente statuto, si osserveranno le disposizioni legislative vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.
Art. 20
Norme transitorie
Il presente Statuto entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
Il presente Statuto revoca e sostituisce i precedenti.
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